Art. 4

Monitoraggio

In vigore dal 11 mar 2026
Monitoraggio 1.   Con il sostegno degli osservatori del mercato dell’Unione istituiti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la Commissione monitora costantemente e proattivamente il mercato dell’Unione dei prodotti sensibili, in particolare per quanto riguarda l’andamento delle importazioni e delle esportazioni, la produzione e l’evoluzione dei prezzi. A tal fine la Commissione coopera regolarmente e procede a scambi periodici di dati con gli Stati membri, il Parlamento europeo e l’industria dell’Unione. 2.   La Commissione valuta rapidamente la situazione del mercato in base al monitoraggio di cui al paragrafo 1, stabilendo i collegamenti tra il possibile aumento delle importazioni dei prodotti sensibili in questione e l’evoluzione della produzione o del consumo, del prezzo e della quota di mercato sul mercato dell’Unione, nonché delle esportazioni dall’Unione. 3.   Su richiesta debitamente motivata da parte dell’industria dell’Unione interessata, la Commissione può estendere la portata del monitoraggio di cui al paragrafo 1 ad altri prodotti, oltre a quelli indicati nell’allegato. 4.   La cooperazione e lo scambio di dati sono condotti sia verticalmente, tra la Commissione e gli Stati membri, che orizzontalmente, tra gli Stati membri. 5.   Al più tardi un mese prima della data di entrata in vigore dell’accordo, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri i parametri tecnici e i tipi di dati che possono essere monitorati nei mercati a livello nazionale. 6.   Almeno ogni sei mesi la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di monitoraggio in cui valuta l’impatto delle importazioni di prodotti sensibili che beneficiano di un accesso preferenziale al mercato ai sensi dell’accordo. Tali relazioni riguardano il mercato dell’Unione e, se del caso, anche la situazione specifica in uno o più Stati membri.
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