Art. 3
Formati di sigillo elettronico avanzato
In vigore dal 2 feb 2026
Formati di sigillo elettronico avanzato
1. Gli Stati membri che richiedono un sigillo elettronico avanzato o un sigillo elettronico avanzato basato su un certificato qualificato conformemente all’articolo 37, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 riconoscono i sigilli elettronici avanzati, che utilizzano formati o contenitori con sigillo associato, conformi alle specifiche tecniche riportate nell’allegato I del presente regolamento.
2. Gli Stati membri riconoscono i sigilli elettronici avanzati, che utilizzano formati o contenitori con sigillo associato, conformi alle specifiche tecniche di cui all’allegato II del presente regolamento, se tali sigilli elettronici sono stati creati prima del 23 febbraio 2028.
Storico versioni
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