Art. 1

Formati di firma elettronica avanzata

In vigore dal 2 feb 2026
Formati di firma elettronica avanzata 1.   Gli Stati membri che richiedono una firma elettronica avanzata o una firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato, conformemente all’articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 910/2014, riconoscono le firme elettroniche avanzate che utilizzano formati o contenitori con firma associata conformi alle specifiche tecniche riportate nell’allegato I del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri riconoscono le firme elettroniche avanzate, che utilizzano formati o contenitori con firma associata, conformi alle specifiche tecniche di cui all’allegato II del presente regolamento, se tali firme elettroniche sono state create prima del 23 febbraio 2028.
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