Art. 2
Metodi alternativi di convalida della firma elettronica avanzata
In vigore dal 2 feb 2026
Metodi alternativi di convalida della firma elettronica avanzata
1. Gli Stati membri che richiedono una firma elettronica avanzata o una firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato conformemente all’articolo 27, paragrafi 1, e 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 riconoscono formati di firme elettroniche avanzate diversi da quelli di cui all’ del presente regolamento, se:
a)
lo Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi fiduciari utilizzato dal firmatario offre agli altri Stati membri metodi di convalida della firma per tali formati; e
b)
tali metodi di convalida sono eseguiti conformemente al paragrafo 2.
2. I metodi di convalida per formati di firma alternativi soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a)
essere, ove possibile, idonei al trattamento automatico;
b)
consentire ad altri Stati membri di convalidare la firma elettronica ricevuta online, gratuitamente;
c)
fornire istruzioni chiare, complete, facilmente comprensibili e accessibili per effettuare la convalida;
d)
essere indicati nel documento firmato, nella firma elettronica o nel contenitore del documento elettronico;
e)
confermare la validità della firma elettronica avanzata, purché:
—
il certificato a sostegno della firma elettronica avanzata fosse valido al momento della firma;
—
qualora la firma elettronica avanzata sia associata a un certificato qualificato, quest’ultimo fosse, al momento della firma, un certificato qualificato di firma elettronica conforme all’allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato;
—
i dati di convalida della firma corrispondano ai dati trasmessi alla parte facente affidamento sulla certificazione;
—
l’insieme unico di dati che rappresenta il firmatario sia correttamente trasmesso alla parte facente affidamento sulla certificazione;
—
qualora al momento della firma sia stato utilizzato uno pseudonimo, l’uso di qualsiasi pseudonimo sia chiaramente indicato alla parte facente affidamento sulla certificazione;
—
qualora la firma elettronica avanzata sia creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata, l’uso di tale dispositivo sia chiaramente indicato alla parte facente affidamento sulla certificazione;
—
l’integrità dei dati firmati non sia stata compromessa;
—
i requisiti di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 910/2014 fossero soddisfatti al momento della firma;
—
il sistema utilizzato per convalidare la firma elettronica avanzata fornisca alla parte facente affidamento sulla certificazione il risultato corretto del processo di convalida e le consenta di rilevare eventuali questioni attinenti alla sicurezza.
3. L’indicazione di cui al paragrafo 2, lettera d), consente alle parti facenti affidamento sulla certificazione di accedere facilmente e gratuitamente alle specifiche complete del metodo di convalida della firma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2026:248:oj#art-2