Art. 4
Metodi alternativi di convalida del sigillo elettronico avanzato
In vigore dal 2 feb 2026
Metodi alternativi di convalida del sigillo elettronico avanzato
1. Gli Stati membri che richiedono un sigillo elettronico avanzato o un sigillo elettronico avanzato basato su un certificato qualificato conformemente all’articolo 37, paragrafi 1, e 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 riconoscono formati di sigilli elettronici avanzati diversi da quelli di cui all’ del presente regolamento, se:
a)
lo Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi fiduciari utilizzato dal creatore del sigillo offre agli altri Stati membri metodi di convalida del sigillo per tali formati; e
b)
tali metodi di convalida sono eseguiti conformemente al paragrafo 2.
2. I metodi di convalida per formati di sigillo alternativi soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a)
essere, ove possibile, idonei al trattamento automatico;
b)
consentire ad altri Stati membri di convalidare il sigillo elettronico ricevuto online, gratuitamente;
c)
fornire istruzioni chiare, complete, facilmente comprensibili e accessibili per effettuare la convalida;
d)
essere indicati nel documento sigillato, nel sigillo elettronico o nel contenitore del documento elettronico; e
e)
confermare la validità del sigillo elettronico avanzato, purché:
—
il certificato a sostegno del sigillo elettronico avanzato fosse valido al momento della sigillatura;
—
qualora il sigillo elettronico avanzato sia associato a un certificato qualificato, quest’ultimo fosse, al momento della sigillatura, un certificato qualificato di sigillo elettronico conforme all’allegato III del regolamento (UE) n. 910/2014, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato;
—
i dati di convalida del sigillo corrispondano ai dati trasmessi alla parte facente affidamento sulla certificazione;
—
l’insieme unico di dati che rappresenta il creatore del sigillo sia correttamente trasmesso alla parte facente affidamento sulla certificazione;
—
qualora al momento della sigillatura sia stato utilizzato uno pseudonimo, l’uso di qualsiasi pseudonimo sia chiaramente indicato alla parte facente affidamento sulla certificazione;
—
qualora il sigillo elettronico avanzato sia creato da un dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato, l’uso di tale dispositivo sia chiaramente indicato alla parte facente affidamento sulla certificazione;
—
l’integrità dei dati sigillati non sia stata compromessa;
—
i requisiti di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) n. 910/2014 fossero soddisfatti al momento della sigillatura; e
—
il sistema utilizzato per convalidare il sigillo elettronico avanzato fornisca alla parte facente affidamento sulla certificazione il risultato corretto del processo di convalida e le consenta di rilevare eventuali questioni attinenti alla sicurezza.
3. L’indicazione di cui al paragrafo 2, lettera d), consente alle parti facenti affidamento sulla certificazione di accedere facilmente e gratuitamente alle specifiche complete del metodo di convalida del sigillo.
Storico versioni
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