Art. 20

Spratto

In vigore dal 26 gen 2026
Spratto 1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività dei pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura dello spratto (Sprattus sprattus) nel Mar Nero. 2.   Il contingente autonomo dell’Unione per lo spratto è stabilito nell’allegato IX. 3.   Gli del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all’, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
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