Art. 22

Gestione dello sforzo di pesca per il rombo chiodato

In vigore dal 26 gen 2026
Gestione dello sforzo di pesca per il rombo chiodato A prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto, i pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare il rombo chiodato nell’ambito di applicazione dell’ non esercitano attività di pesca per più di 180 giorni all’anno.
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