Art. 20
Spratto
In vigore dal 26 gen 2026
Spratto
1. Il presente articolo si applica a tutte le attività dei pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura dello spratto (Sprattus sprattus) nel Mar Nero.
2. Il contingente autonomo dell’Unione per lo spratto è stabilito nell’allegato IX.
3. Gli del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all’, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2026:266:oj#art-20