Art. 3

Singoli movimenti a carattere non commerciale

In vigore dal 20 gen 2026
Singoli movimenti a carattere non commerciale I movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia sono limitati al numero massimo di animali stabilito all’articolo 246, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e all’ del presente regolamento e avvengono su un unico mezzo di trasporto, salvo qualora il mezzo di trasporto utilizzato sia un mezzo di trasporto pubblico.
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