Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 20 gen 2026
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento integra le norme di cui alla parte VI del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I del medesimo regolamento introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo o territorio.
2. Il presente regolamento stabilisce:
a)
nella parte II, le prescrizioni per i movimenti a carattere non commerciale di animali detenuti elencati nell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2016/429 («cani da compagnia», «gatti da compagnia» e «furetti da compagnia»), introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo o territorio, tra cui:
i)
i mezzi di identificazione di cani da compagnia, gatti da compagnia o furetti da compagnia, compresi l’applicazione e l’uso di tali mezzi di identificazione;
ii)
le specifiche misure di prevenzione e riduzione del rischio applicabili ai cani da compagnia, ai gatti da compagnia e ai furetti da compagnia quando tali animali sono mossi durante movimenti a carattere non commerciale;
iii)
i documenti di identificazione che devono accompagnare i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia durante i movimenti a carattere non commerciale, compresi il contenuto e le condizioni per il rilascio e la compilazione di tali documenti;
b)
nella parte III, le prescrizioni per i movimenti a carattere non commerciale di volatili detenuti elencati nell’allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2016/429 («volatili da compagnia»), introdotti in uno Stato membro da un paese terzo o territorio, tra cui:
i)
il numero massimo di volatili da compagnia che possono essere mossi durante un singolo movimento a carattere non commerciale;
ii)
i mezzi di identificazione dei volatili da compagnia, compresi l’applicazione e l’uso di tali mezzi di identificazione;
iii)
le specifiche misure di prevenzione e riduzione del rischio applicabili ai volatili da compagnia quando tali animali sono mossi durante movimenti a carattere non commerciale;
iv)
il documento di identificazione che deve accompagnare i volatili da compagnia durante i movimenti a carattere non commerciale, compresi il contenuto e le condizioni per il rilascio e la compilazione di tale documento;
c)
nella parte IV, le norme speciali riguardanti i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia verso gli Stati membri e al loro interno in circostanze specifiche, come previsto all’articolo 252, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2016/429.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2026:131:oj#art-1