Art. 2
Definizioni
In vigore dal 20 gen 2026
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«veterinario autorizzato»:
a)
un veterinario diverso dai veterinari ufficiali che è stato autorizzato, conformemente alle condizioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, dall’autorità competente di uno Stato membro o di un paese terzo a svolgere determinati compiti specifici nel territorio di tale Stato o paese; oppure
b)
un organismo delegato quale definito all’, punto 5), del regolamento (UE) 2017/625, se autorizzato dall’autorità competente di uno Stato membro a svolgere determini compiti specifici nel territorio di tale Stato membro ai sensi dell’, paragrafo 1, di detto regolamento;
2)
«punto di entrata dei viaggiatori»: qualsiasi zona situata presso un punto di entrata nell’Unione e designata dagli Stati membri ai fini dell’esecuzione di controlli documentali e controlli di identità, quali definiti all’, punti 41) e 42), del regolamento (UE) 2017/625, per quanto riguarda i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia provenienti da un paese terzo o territorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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