Art. 4
Informazioni comunicate alle parti in merito a una domanda di nullità
In vigore dal 15 gen 2026
Informazioni comunicate alle parti in merito a una domanda di nullità
L’Ufficio invia all’altra parte la domanda di nullità e qualsiasi documento presentato dal richiedente per informarla del deposito di una domanda di nullità, nonché qualsiasi comunicazione indirizzata ad una delle parti dall’Ufficio prima dell’esito dell’esame di ricevibilità.
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