Art. 3
Lingue utilizzate nel procedimento di nullità
In vigore dal 15 gen 2026
Lingue utilizzate nel procedimento di nullità
Entro due mesi dal ricevimento, da parte del titolare, della comunicazione di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, le parti del procedimento di nullità possono informare l’Ufficio di aver concordato una lingua procedurale diversa a norma dell’articolo 98, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 6/2002. Qualora la domanda non sia stata depositata in tale lingua, il titolare può chiedere che il richiedente ne depositi una traduzione in tale lingua. Tale richiesta deve pervenire all’Ufficio entro due mesi dal ricevimento, da parte del titolare del disegno o modello dell’UE registrato, della comunicazione di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento. L’Ufficio indica il termine entro il quale il richiedente deve depositare tale traduzione. Se la traduzione non è depositata o è depositata in ritardo, la lingua procedurale rimane immutata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2026:137:oj#art-3