Art. 2
Domanda di nullità
In vigore dal 15 gen 2026
Domanda di nullità
1. La domanda di nullità a norma dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 6/2002 contiene:
a)
il numero di registrazione del disegno o modello dell’UE registrato del quale si chiede la nullità e il nome del titolare;
b)
l’indicazione delle cause previste all’ del regolamento (CE) n. 6/2002 sulle quali si basa la domanda di nullità;
c)
una dichiarazione motivata in cui siano esposti i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno delle cause di nullità invocate;
d)
i documenti giustificativi di cui alla lettera c);
e)
l’identificazione del richiedente la nullità conformemente all’, paragrafo 1, lettera a), e all’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2026/138 e, se del caso, l’identificazione del rappresentante nominato conformemente all’, paragrafo 1, lettera c), e all’, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2026/138;
f)
un’indicazione relativa all’autorizzazione o al diritto di depositare la domanda di nullità a norma dell’, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (CE) n. 6/2002 e i relativi documenti giustificativi.
2. Oltre a possedere i requisiti di cui al paragrafo 1, la domanda di nullità contiene, in particolare, gli elementi elencati di seguito:
a)
qualora sia invocata la causa prevista all’, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con gli del regolamento (CE) n. 6/2002, l’indicazione e le prove della divulgazione del disegno o modello anteriore o dei disegni o modelli anteriori a norma dell’ del regolamento (CE) n. 6/2002;
b)
qualora sia invocata la causa prevista all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 6/2002, una decisione definitiva dell’organo giurisdizionale o dell’autorità competente dello Stato membro interessato riguardante il diritto al disegno o modello dell’UE a norma dell’ del regolamento (CE) n. 6/2002;
c)
qualora sia invocata la causa prevista all’, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 6/2002, la rappresentazione e i particolari che contraddistinguono il disegno o modello anteriore, accompagnati, se non si tratta di un disegno o modello dell’UE registrato, dalla prova del suo deposito o della sua registrazione, consistente in una copia del corrispondente certificato di deposito, di registrazione e, se del caso, di rinnovo o un documento equivalente dell’amministrazione presso cui il disegno o modello è stato depositato o registrato, che ne comprovino l’esistenza e la validità;
d)
qualora sia invocata la causa prevista all’, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 6/2002:
i)
l’indicazione della specie o natura del segno distintivo anteriore e la relativa rappresentazione;
ii)
un’indicazione che precisi se tale segno distintivo esiste in tutta l’Unione o in uno o più Stati membri e, in tal caso, l’indicazione di tali Stati membri;
iii)
se il segno distintivo anteriore è un diritto registrabile, i particolari che lo identificano;
iv)
la prova della sua esistenza e validità e della portata della relativa protezione, compreso il diritto di vietare l’uso contestato conferito al suo titolare; tale prova comprende, in particolare:
a)
se il segno distintivo, diverso da un marchio, è invocato in forza del diritto di uno Stato membro, l’indicazione del contenuto del diritto nazionale invocato, mediante la presentazione di pubblicazioni delle disposizioni o della giurisprudenza pertinenti;
b)
se il segno distintivo è un diritto registrabile diverso da un marchio UE, una copia del corrispondente certificato di deposito, registrazione o rinnovo o un documento equivalente dell’amministrazione presso la quale il segno distintivo è stato depositato o registrato;
e)
qualora sia invocata la causa prevista all’, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 6/2002:
i)
un’indicazione e particolari che identifichino l’opera protetta dal diritto d’autore e la relativa rappresentazione;
ii)
l’indicazione dello Stato membro in cui essa è protetta e del contenuto del diritto nazionale invocato, mediante la presentazione di pubblicazioni delle disposizioni o della giurisprudenza pertinenti;
iii)
la prova della paternità dell’opera anteriore protetta dal diritto d’autore o dell’acquisizione dei diritti su tale opera, e della portata della relativa protezione ai sensi del diritto nazionale invocato, compreso il diritto, conferito al suo titolare, di vietare l’uso contestato;
f)
qualora sia invocata la causa prevista all’, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 6/2002, la rappresentazione e le indicazioni dell’elemento in questione di cui a tale articolo.
3. Se le prove di cui al paragrafo 2 relative al deposito o alla registrazione dei disegni o modelli anteriori o dei diritti invocati o al contenuto del diritto nazionale pertinente sono accessibili online presso una fonte riconosciuta dall’Ufficio, il richiedente la nullità può fornire tali prove facendo riferimento a detta fonte.
4. Se la domanda di nullità a norma dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 6/2002 si basa su più di un disegno o modello anteriore o diritto anteriori, i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano a ciascuno di tali disegni o modelli o diritti.
Storico versioni
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