Art. 2 · Domanda di nullità

Art. 2

Domanda di nullità

In vigore dal 15 gen 2026
Domanda di nullità 1.   La domanda di nullità a norma dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 6/2002 contiene: a) il numero di registrazione del disegno o modello dell’UE registrato del quale si chiede la nullità e il nome del titolare; b) l’indicazione delle cause previste all’ del regolamento (CE) n. 6/2002 sulle quali si basa la domanda di nullità; c) una dichiarazione motivata in cui siano esposti i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno delle cause di nullità invocate; d) i documenti giustificativi di cui alla lettera c); e) l’identificazione del richiedente la nullità conformemente all’, paragrafo 1, lettera a), e all’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2026/138 e, se del caso, l’identificazione del rappresentante nominato conformemente all’, paragrafo 1, lettera c), e all’, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2026/138; f) un’indicazione relativa all’autorizzazione o al diritto di depositare la domanda di nullità a norma dell’, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (CE) n. 6/2002 e i relativi documenti giustificativi. 2.   Oltre a possedere i requisiti di cui al paragrafo 1, la domanda di nullità contiene, in particolare, gli elementi elencati di seguito: a) qualora sia invocata la causa prevista all’, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con gli del regolamento (CE) n. 6/2002, l’indicazione e le prove della divulgazione del disegno o modello anteriore o dei disegni o modelli anteriori a norma dell’ del regolamento (CE) n. 6/2002; b) qualora sia invocata la causa prevista all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 6/2002, una decisione definitiva dell’organo giurisdizionale o dell’autorità competente dello Stato membro interessato riguardante il diritto al disegno o modello dell’UE a norma dell’ del regolamento (CE) n. 6/2002; c) qualora sia invocata la causa prevista all’, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 6/2002, la rappresentazione e i particolari che contraddistinguono il disegno o modello anteriore, accompagnati, se non si tratta di un disegno o modello dell’UE registrato, dalla prova del suo deposito o della sua registrazione, consistente in una copia del corrispondente certificato di deposito, di registrazione e, se del caso, di rinnovo o un documento equivalente dell’amministrazione presso cui il disegno o modello è stato depositato o registrato, che ne comprovino l’esistenza e la validità; d) qualora sia invocata la causa prevista all’, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 6/2002: i) l’indicazione della specie o natura del segno distintivo anteriore e la relativa rappresentazione; ii) un’indicazione che precisi se tale segno distintivo esiste in tutta l’Unione o in uno o più Stati membri e, in tal caso, l’indicazione di tali Stati membri; iii) se il segno distintivo anteriore è un diritto registrabile, i particolari che lo identificano; iv) la prova della sua esistenza e validità e della portata della relativa protezione, compreso il diritto di vietare l’uso contestato conferito al suo titolare; tale prova comprende, in particolare: a) se il segno distintivo, diverso da un marchio, è invocato in forza del diritto di uno Stato membro, l’indicazione del contenuto del diritto nazionale invocato, mediante la presentazione di pubblicazioni delle disposizioni o della giurisprudenza pertinenti; b) se il segno distintivo è un diritto registrabile diverso da un marchio UE, una copia del corrispondente certificato di deposito, registrazione o rinnovo o un documento equivalente dell’amministrazione presso la quale il segno distintivo è stato depositato o registrato; e) qualora sia invocata la causa prevista all’, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 6/2002: i) un’indicazione e particolari che identifichino l’opera protetta dal diritto d’autore e la relativa rappresentazione; ii) l’indicazione dello Stato membro in cui essa è protetta e del contenuto del diritto nazionale invocato, mediante la presentazione di pubblicazioni delle disposizioni o della giurisprudenza pertinenti; iii) la prova della paternità dell’opera anteriore protetta dal diritto d’autore o dell’acquisizione dei diritti su tale opera, e della portata della relativa protezione ai sensi del diritto nazionale invocato, compreso il diritto, conferito al suo titolare, di vietare l’uso contestato; f) qualora sia invocata la causa prevista all’, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 6/2002, la rappresentazione e le indicazioni dell’elemento in questione di cui a tale articolo. 3.   Se le prove di cui al paragrafo 2 relative al deposito o alla registrazione dei disegni o modelli anteriori o dei diritti invocati o al contenuto del diritto nazionale pertinente sono accessibili online presso una fonte riconosciuta dall’Ufficio, il richiedente la nullità può fornire tali prove facendo riferimento a detta fonte. 4.   Se la domanda di nullità a norma dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 6/2002 si basa su più di un disegno o modello anteriore o diritto anteriori, i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano a ciascuno di tali disegni o modelli o diritti.
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