Art. 6

Esame della domanda di nullità

In vigore dal 15 gen 2026
Esame della domanda di nullità 1.   Se la domanda è considerata ricevibile a norma dell’, l’Ufficio invia una comunicazione alle parti informandole dell’inizio della fase in contraddittorio del procedimento di nullità e invitando il titolare del disegno o modello dell’UE registrato contestato a presentare osservazioni entro un termine stabilito. 2.   Se, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002, l’Ufficio ha invitato una parte a presentare osservazioni entro un termine stabilito e tale parte non presenta osservazioni entro detto termine, l’Ufficio chiude la fase in contraddittorio del procedimento e basa la propria decisione relativa alla nullità sulle prove di cui dispone. 3.   Se il titolare del disegno o modello dell’UE registrato contestato chiede la prova dell’uso effettivo a norma dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2002, l’Ufficio invita il richiedente la nullità a fornire la prova dell’uso effettivo del marchio UE o del marchio nazionale invocato come segno distintivo, oppure a addurre motivi legittimi per il mancato uso, entro un termine stabilito. L’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625 si applica mutatis mutandis. 4.   Tutte le deduzioni presentate dalle parti a norma dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 sono trasmesse dall’Ufficio all’altra parte interessata. 5.   Il titolare che intenda rinunciare al disegno o modello dell’UE registrato contestato procede attraverso un documento separato e il procedimento è chiuso, a meno che il richiedente non dimostri un interesse legittimo a ottenere una decisione nel merito a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002. 6.   Se dichiara nulli gli effetti di una registrazione internazionale nel territorio dell’Unione, l’Ufficio notifica la propria decisione all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale («Ufficio internazionale») non appena tale decisione è divenuta definitiva.
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Esame della domanda di nullità (Art. 6 Regolamento (UE) 2026/137) — Testo vigente | Portale Normativo