Art. 19

Comunicazioni inviate dai rappresentanti

In vigore dal 15 gen 2026
Comunicazioni inviate dai rappresentanti Qualsiasi comunicazione inviata all’Ufficio dal rappresentante debitamente autorizzato di cui agli articoli 77 e 78 del regolamento (CE) n. 6/2002 produce gli stessi effetti che avrebbe avuto se fosse stata inviata dal rappresentato.
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Comunicazioni inviate dai rappresentanti (Art. 19 Regolamento (UE) 2026/137) — Testo vigente | Portale Normativo