Art. 21
Proroga dei termini
In vigore dal 15 gen 2026
Proroga dei termini
Fatti salvi i termini specifici o massimi di cui al regolamento (CE) n. 6/2002, al regolamento di esecuzione (UE) 2026/138 o al presente regolamento, l’Ufficio può prorogare un termine su richiesta motivata. Tale richiesta è presentata dalla parte interessata prima della scadenza del termine in questione. Se vi sono due o più parti, l’Ufficio può subordinare la proroga di un termine all’accordo delle altre parti.
Storico versioni
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