Art. 23

Cancellazione di un’iscrizione nel registro o revoca di una decisione

In vigore dal 15 gen 2026
Cancellazione di un’iscrizione nel registro o revoca di una decisione 1.   Se constata, d’ufficio o in base alle informazioni fornite dalle parti del procedimento, che un’iscrizione nel registro deve essere cancellata o una decisione revocata a norma dell’articolo 66 nonies del regolamento (CE) n. 6/2002, l’Ufficio informa la parte interessata della revoca o cancellazione prevista. 2.   La parte interessata presenta osservazioni sulla revoca o cancellazione prevista entro un termine indicato dall’Ufficio. 3.   Se la parte interessata accetta la revoca o la cancellazione prevista o non presenta osservazioni entro il termine indicato, l’Ufficio provvede alla cancellazione dell’iscrizione nel registro o alla revoca della decisione. Se la parte interessata non accetta la revoca o cancellazione prevista, l’Ufficio adotta una decisione in merito. 4.   Se la revoca o cancellazione prevista può interessare più di una parte si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi 1, 2 e 3. In tali casi l’Ufficio comunica le osservazioni presentate da una delle parti a norma del paragrafo 3 all’altra parte o alle altre parti, invitandole a presentare osservazioni entro un termine stabilito dall’Ufficio. 5.   Se la cancellazione di un’iscrizione nel registro o la revoca di una decisione riguarda un’iscrizione o una decisione pubblicata, deve essere pubblicata anche la cancellazione o la revoca. 6.   La competenza per la cancellazione o la revoca a norma dei paragrafi da 1 a 4 spetta al servizio o all’unità che ha adottato la decisione.
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