Art. 22

Scadenza dei termini in casi speciali

In vigore dal 15 gen 2026
Scadenza dei termini in casi speciali 1.   Se un termine scade in un giorno in cui l’Ufficio non è aperto, il termine è prorogato al primo giorno successivo in cui l’Ufficio è aperto. 2.   Se un termine scade in un giorno in cui si verifica un’interruzione effettiva del collegamento dell’Ufficio con i mezzi elettronici di comunicazione di cui all’articolo 66 sexies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2002, il termine è prorogato fino al primo giorno successivo in cui è ripristinata la comunicazione elettronica.
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Scadenza dei termini in casi speciali (Art. 22 Regolamento (UE) 2026/137) — Testo vigente | Portale Normativo