Art. 22 · Scadenza dei termini in casi speciali

Art. 22

Scadenza dei termini in casi speciali

In vigore dal 15 gen 2026
Scadenza dei termini in casi speciali 1.   Se un termine scade in un giorno in cui l’Ufficio non è aperto, il termine è prorogato al primo giorno successivo in cui l’Ufficio è aperto. 2.   Se un termine scade in un giorno in cui si verifica un’interruzione effettiva del collegamento dell’Ufficio con i mezzi elettronici di comunicazione di cui all’articolo 66 sexies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2002, il termine è prorogato fino al primo giorno successivo in cui è ripristinata la comunicazione elettronica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2026:137:oj#art-22