Art. 17

Comunicazioni all’Ufficio

In vigore dal 15 gen 2026
Comunicazioni all’Ufficio 1.   Le domande di registrazione di un disegno o modello dell’UE e ogni altra domanda contemplata dal regolamento (CE) n. 6/2002, come pure tutte le altre comunicazioni indirizzate all’Ufficio, devono essere trasmesse per via elettronica. L’indicazione del nome del mittente è considerata equivalente alla firma. 2.   Nei procedimenti dinanzi all’Ufficio, la data in cui la comunicazione è pervenuta o è stata resa disponibile per via elettronica all’Ufficio è considerata la data di deposito o presentazione. 3.   L’Ufficio informa il mittente nei casi in cui la comunicazione sia incompleta o illeggibile per motivi tecnici o vi siano fondati dubbi circa la precisione della trasmissione, invitandolo a ritrasmettere o a fornire accesso al contenuto del documento entro un termine specificato dall’Ufficio. Se tale richiesta è soddisfatta entro il termine stabilito, si considera data di ricevimento la data in cui è pervenuta la comunicazione originale o in cui sono stati messi a disposizione dell’Ufficio i contenuti originali. Se invece l’irregolarità riguarda l’assegnazione della data di deposito di una domanda di registrazione di un disegno o modello, si applicano le disposizioni relative alla data di deposito a norma dell’articolo 38 del regolamento (CE) n. 6/2002. Se la richiesta non è soddisfatta entro il termine stabilito, la comunicazione si considera non ricevuta.
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Comunicazioni all’Ufficio (Art. 17 Regolamento (UE) 2026/137) — Testo vigente | Portale Normativo