Art. 3

Controlli da parte delle autorità competenti

In vigore dal 6 gen 2026
Controlli da parte delle autorità competenti 1.   Le autorità competenti dello Stato membro del punto d’entrata di una partita di cui all’ controllano la presenza e la completezza del documento di cui all’allegato, punto 7). Esse controllano inoltre la conformità di un campione rappresentativo di ciascuna partita ai seguenti punti dell’allegato: a) punti 1) e 2), riguardanti l’apposizione dei corrispondenti marchi; b) punto 3), riguardante le scatole riparate; c) punto 4), riguardante l’assenza di corteccia; d) punto 5), riguardante il tenore di umidità; 2.   In deroga al paragrafo 1, se il primo luogo di immagazzinamento è diverso dal punto d’entrata, le autorità competenti dello Stato membro del primo luogo di immagazzinamento effettuano il controllo di cui a tale paragrafo.
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