Art. 4

Immagazzinamento e spostamento delle scatole

In vigore dal 6 gen 2026
Immagazzinamento e spostamento delle scatole 1.   Prima e dopo lo svolgimento dei controlli di cui all’, le scatole restano immagazzinate in edifici chiusi. 2.   Qualsiasi spostamento delle scatole può avvenire soltanto in contenitori chiusi o in un involucro a protezione completa.
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