Art. 2
Obbligo di notifica
In vigore dal 6 gen 2026
Obbligo di notifica
1. Almeno cinque giorni lavorativi prima dell’introduzione prevista nel territorio dell’Unione di una partita di cui all’, l’importatore notifica alle autorità competenti dello Stato membro del punto d’entrata la propria intenzione di introdurre tale partita. Entro lo stesso termine l’importatore trasmette la stessa notifica anche alle autorità competenti dello Stato membro del primo luogo di immagazzinamento, se tale luogo è diverso dal punto d’entrata.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 contiene gli elementi seguenti:
a)
la data dell’introduzione prevista;
b)
un inventario della partita interessata che identifica le scatole che ne fanno parte;
c)
il nome e l’indirizzo dell’importatore;
d)
l’indirizzo del punto d’entrata dell’introduzione prevista;
e)
l’indirizzo del primo luogo di immagazzinamento, se tale luogo è diverso dal punto d’entrata.
Storico versioni
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