Art. 3
Controlli da parte delle autorità competenti
In vigore dal 6 gen 2026
Controlli da parte delle autorità competenti
1. Le autorità competenti dello Stato membro del punto d’entrata di una partita di cui all’ controllano la presenza e la completezza del documento di cui all’allegato, punto 7). Esse controllano inoltre la conformità di un campione rappresentativo di ciascuna partita ai seguenti punti dell’allegato:
a)
punti 1) e 2), riguardanti l’apposizione dei corrispondenti marchi;
b)
punto 3), riguardante le scatole riparate;
c)
punto 4), riguardante l’assenza di corteccia;
d)
punto 5), riguardante il tenore di umidità;
2. In deroga al paragrafo 1, se il primo luogo di immagazzinamento è diverso dal punto d’entrata, le autorità competenti dello Stato membro del primo luogo di immagazzinamento effettuano il controllo di cui a tale paragrafo.
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