Art. 18
Termine di prescrizione per l’esecuzione di ammende e penalità di mora
In vigore dal 16 dic 2025
Termine di prescrizione per l’esecuzione di ammende e penalità di mora
1. Il potere della Commissione di procedere all’esecuzione delle decisioni adottate ai sensi degli o 16 è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni.
2. Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.
3. Il termine di prescrizione per l’esecuzione delle ammende e penalità di mora è interrotto:
a)
dalla notifica di una decisione che modifica l’importo iniziale dell’ammenda o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa a ottenere una modifica di tale importo;
b)
a seguito di ogni atto compiuto dalla Commissione, o da uno Stato membro su richiesta della Commissione, ai fini dell’esecuzione forzata dell’ammenda o della penalità di mora.
Dopo ogni interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Il termine di prescrizione per l’esecuzione delle ammende e delle penalità di mora è sospeso:
a)
durante il periodo di tempo accordato per il pagamento;
b)
per tutto il periodo in cui l’esecuzione forzata del pagamento è sospesa in forza di una decisione della Corte o di un organo giurisdizionale nazionale.
Storico versioni
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