Art. 18

Termine di prescrizione per l’esecuzione di ammende e penalità di mora

In vigore dal 16 dic 2025
Termine di prescrizione per l’esecuzione di ammende e penalità di mora 1.   Il potere della Commissione di procedere all’esecuzione delle decisioni adottate ai sensi degli o 16 è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni. 2.   Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno in cui la decisione diventa definitiva. 3.   Il termine di prescrizione per l’esecuzione delle ammende e penalità di mora è interrotto: a) dalla notifica di una decisione che modifica l’importo iniziale dell’ammenda o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa a ottenere una modifica di tale importo; b) a seguito di ogni atto compiuto dalla Commissione, o da uno Stato membro su richiesta della Commissione, ai fini dell’esecuzione forzata dell’ammenda o della penalità di mora. Dopo ogni interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. 4.   Il termine di prescrizione per l’esecuzione delle ammende e delle penalità di mora è sospeso: a) durante il periodo di tempo accordato per il pagamento; b) per tutto il periodo in cui l’esecuzione forzata del pagamento è sospesa in forza di una decisione della Corte o di un organo giurisdizionale nazionale.
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