Art. 16
Penalità di mora
In vigore dal 16 dic 2025
Penalità di mora
1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere al licenziatario una penalità di mora per ogni giorno lavorativo di ritardo a decorrere dalla data fissata in tale decisione, al fine di costringere il licenziatario a porre fine all’inosservanza degli obblighi stabiliti all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, o all’.
2. La penalità di mora imposta a norma del paragrafo 1 non può superare l’1,5 % del fatturato medio giornaliero del licenziatario realizzato durante l’esercizio finanziario precedente. Se il licenziatario è una PMI, la penalità di mora non può superare lo 0,5 % del fatturato medio giornaliero realizzato durante l’esercizio finanziario precedente.
3. L’, paragrafo 3, si applica mutatis mutandis.
4. Quando il licenziatario ha adempiuto l’obbligo per la cui inosservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l’importo definitivo di tale penalità a una cifra inferiore a quella risultante dalla decisione originaria.
Storico versioni
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