Art. 19

Diritto di essere ascoltati e di accesso al fascicolo nell’ambito della procedura di imposizione di ammende o penalità di mora

In vigore dal 16 dic 2025
Diritto di essere ascoltati e di accesso al fascicolo nell’ambito della procedura di imposizione di ammende o penalità di mora 1.   Prima di adottare una decisione ai sensi degli o 16, la Commissione dà al licenziatario la possibilità di essere ascoltato in merito alla presunta violazione. 2.   Il licenziatario può presentare osservazioni sulla presunta violazione entro un termine ragionevole stabilito dalla Commissione. Tale termine non può essere inferiore a 14 giorni dalla notifica dell’invito a presentare osservazioni. 3.   La Commissione basa le proprie decisioni ai sensi degli o 16 esclusivamente sulle questioni in merito alle quali alle parti interessate è stata data la possibilità di esprimersi. 4.   I diritti di difesa delle parti nel corso del procedimento sono pienamente rispettati. Le parti hanno il diritto di accedere al fascicolo della Commissione nel rispetto della procedura di divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse del titolare dei diritti, del licenziatario o di qualunque altra persona interessata alla protezione delle proprie informazioni sensibili sul piano commerciale e dei propri segreti commerciali. La Commissione ha il potere di adottare decisioni che stabiliscono tale procedura di divulgazione negoziata in caso di disaccordo tra le parti. Il diritto di accesso al fascicolo della Commissione di cui al primo comma non si estende alle informazioni riservate e ai documenti interni della Commissione, di altre autorità competenti o delle autorità pubbliche degli Stati membri. Il diritto di accesso non si estende in particolare agli scambi di corrispondenza fra la Commissione e tali autorità. Nessuna disposizione del presente paragrafo osta a che la Commissione divulghi e utilizzi le informazioni necessarie a dimostrare una violazione. 5.   Se lo ritiene necessario, la Commissione può inoltre sentire persone fisiche o giuridiche diverse dal licenziatario. Se tali persone fisiche o giuridiche chiedono di essere sentite e dimostrano di avere un interesse sufficiente, la loro domanda è accolta.
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Diritto di essere ascoltati e di accesso al fascicolo nell’ambito della procedura di imposizione di ammende o penalità di mora (Art. 19 Regolamento (UE) 2025/2645) — Testo vigente | Portale Normativo