Art. 20
Pubblicazione delle decisioni relative ad ammende e penalità di mora
In vigore dal 16 dic 2025
Pubblicazione delle decisioni relative ad ammende e penalità di mora
1. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le decisioni da essa adottate a norma dell’ o 16. Tale pubblicazione indica il contenuto essenziale della decisione, compresi eventuali ammende o penalità di mora imposte e, se debitamente giustificato, i nomi delle parti.
2. La pubblicazione di cui al paragrafo 1 tiene conto dei diritti e dei legittimi interessi del titolare dei diritti, del licenziatario o di terzi alla protezione delle loro informazioni riservate e rispetta il diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali.
Storico versioni
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