Art. 34
Programmi di lavoro
In vigore dal 16 dic 2025
Programmi di lavoro
1. Lo strumento di sostegno per l'Ucraina è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro possono essere pluriennali, se del caso. I programmi di lavoro stabiliscono le azioni e il relativo bilancio necessari per conseguire gli obiettivi dello strumento di sostegno per l'Ucraina.
2. La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 4.
3. I programmi di lavoro includono, in particolare:
a)
l'importo globale del contributo dell'Unione a ciascun tipo di azione di cui all', paragrafo 1, e una descrizione dettagliata di ciascun tipo di azione;
b)
per quanto riguarda le azioni di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), l'entità finanziaria minima delle azioni;
c)
per quanto riguarda le azioni di cui all', paragrafo 1, lettera b), il numero massimo di soggetti giuridici facenti parte del consorzio, che non possono essere più di 15;
d)
la procedura di valutazione e selezione delle proposte, compresi, se del caso, una descrizione dei traguardi, concepiti in modo da registrare progressi sostanziali nell'attuazione delle azioni, i risultati da conseguire e gli importi associati da esborsare, nonché le modalità di verifica dei traguardi, il soddisfacimento delle condizioni e il conseguimento dei risultati;
e)
l'importo complessivo del contributo dell'Unione agli appalti congiunti con il sostegno della Commissione di cui all', paragrafo 1, e agli ; e
f)
i metodi di determinazione e, se del caso, di adeguamento dei finanziamenti.
4. Nell’elaborazione dei programmi, la Commissione tiene conto della coerenza tra i diversi programmi e strumenti dell’Unione.
Storico versioni
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