Art. 34

Programmi di lavoro

In vigore dal 16 dic 2025
Programmi di lavoro 1.   Lo strumento di sostegno per l'Ucraina è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro possono essere pluriennali, se del caso. I programmi di lavoro stabiliscono le azioni e il relativo bilancio necessari per conseguire gli obiettivi dello strumento di sostegno per l'Ucraina. 2.   La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 4. 3.   I programmi di lavoro includono, in particolare: a) l'importo globale del contributo dell'Unione a ciascun tipo di azione di cui all', paragrafo 1, e una descrizione dettagliata di ciascun tipo di azione; b) per quanto riguarda le azioni di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), l'entità finanziaria minima delle azioni; c) per quanto riguarda le azioni di cui all', paragrafo 1, lettera b), il numero massimo di soggetti giuridici facenti parte del consorzio, che non possono essere più di 15; d) la procedura di valutazione e selezione delle proposte, compresi, se del caso, una descrizione dei traguardi, concepiti in modo da registrare progressi sostanziali nell'attuazione delle azioni, i risultati da conseguire e gli importi associati da esborsare, nonché le modalità di verifica dei traguardi, il soddisfacimento delle condizioni e il conseguimento dei risultati; e) l'importo complessivo del contributo dell'Unione agli appalti congiunti con il sostegno della Commissione di cui all', paragrafo 1, e agli ; e f) i metodi di determinazione e, se del caso, di adeguamento dei finanziamenti. 4.   Nell’elaborazione dei programmi, la Commissione tiene conto della coerenza tra i diversi programmi e strumenti dell’Unione.
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Programmi di lavoro (Art. 34 Regolamento (UE) 2025/2643) — Testo vigente | Portale Normativo