Art. 29

Acquisto anticipato di prodotti per la difesa

In vigore dal 16 dic 2025
Acquisto anticipato di prodotti per la difesa 1.   Gli appalti congiunti di cui all' possono assumere la forma di accordi di acquisto anticipato di prodotti per la difesa, negoziati e conclusi a nome o per conto dei paesi partecipanti. Tali accordi possono includere un meccanismo di pagamento anticipato per la produzione di tali prodotti in cambio del diritto sui risultati, che non supera le parti del contratto relative ai costi non ricorrenti, compresa la riserva di capacità di fabbricazione. 2.   Qualora gli accordi di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendano un meccanismo di pagamento anticipato, il pagamento anticipato versato al contraente può essere coperto dalla dotazione finanziaria di cui all', paragrafo 2. I contributi dei paesi partecipanti di cui all' sono presi in considerazione in egual misura per ciascun articolo ordinato dai paesi partecipanti. 3.   Ove i quantitativi negoziati superino la domanda, la Commissione, su richiesta dei paesi partecipanti interessati, istituisce un meccanismo per la riassegnazione alle scorte nazionali o l’istituzione di pool per la prontezza industriale nel settore della difesa.
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