Art. 23

Risorse finanziarie aggiuntive

In vigore dal 16 dic 2025
Risorse finanziarie aggiuntive 1.   Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri terzi possono destinare contributi finanziari aggiuntivi allo strumento di sostegno per l'Ucraina conformemente all'articolo 208, paragrafo 2, del regolamento finanziario. Tali contributi finanziari costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell', paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell', paragrafo 5, del regolamento finanziario. 2.   Eventuali importi aggiuntivi ricevuti nell'ambito di accordi bilaterali o multilaterali conclusi a norma dell' del regolamento (UE) 2025/1106 costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell', paragrafo 5, del regolamento finanziario e sono utilizzati per lo strumento di sostegno per l'Ucraina conformemente a presente regolamento. 3.   Eventuali importi aggiuntivi ricevuti nell'ambito delle pertinenti misure restrittive dell'Unione costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell', paragrafo 5, del regolamento finanziario e sono utilizzati per le azioni di rafforzamento della DTIB ucraina. 4.   Su richiesta dello Stato membro interessato, le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite allo strumento di sostegno per l'Ucraina alle condizioni di cui al regolamento (UE) 2021/1060. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente in conformità dell', paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario o indirettamente in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. 5.   Per quanto riguarda gli importi versati a titolo di contributo a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri interessati possono adottare decisioni in merito alla percentuale di detti importi da mettere a disposizione di tutti i soggetti ammissibili al finanziamento a norma del presente regolamento, da mettere a disposizione a beneficio solo degli Stati membri interessati oppure a beneficio aggiuntivo di altri Stati membri o dell'Ucraina. 6.   Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico in regime di gestione diretta o indiretta per le risorse trasferite a norma del paragrafo 4 e al più tardi entro il 31 dicembre 2028, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite a uno o più rispettivi programmi originari, su richiesta dello Stato membro interessato, conformemente alle condizioni di cui al regolamento (UE) 2021/1060.
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