Art. 25
Attuazione e forme del finanziamento dell'Unione
In vigore dal 16 dic 2025
Attuazione e forme del finanziamento dell'Unione
1. Lo strumento di sostegno per l'Ucraina è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario o in regime di gestione indiretta con le entità di cui all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
2. Fatto salvo l', paragrafo 3, del presente regolamento, i finanziamenti dell'Unione possono essere erogati in qualsivoglia forma prevista dal regolamento finanziario conformemente al suo titolo X, ad eccezione delle operazioni di finanziamento misto nel quadro del programma InvestEU.
3. Per quanto riguarda le attività di cui all', paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento per le quali i finanziamenti dell'Unione sono erogati sotto forma di sovvenzione nell'ambito dello strumento di sostegno per l'Ucraina e si ottiene un profitto, la Commissione ha il diritto di recuperarne la percentuale corrispondente al contributo dell'Unione ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario nel realizzare l'azione, fino a concorrenza dell'importo finale del contributo dell'Unione. In deroga all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il profitto è calcolato come un surplus delle entrate rispetto ai costi ammissibili dell'azione, in cui le entrate sono limitate ai finanziamenti dell'Unione, ai finanziamenti degli Stati membri, compresi gli appalti, agli altri ricavi generati nel corso dell'azione e agli eventuali ricavi derivanti dall'azione. I programmi di lavoro di cui all’ del presente regolamento possono stabilire ulteriori dettagli.
4. In deroga all'articolo 196, paragrafo 2, del regolamento finanziario, se pertinente e necessario per l'attuazione di un'azione, i contributi finanziari possono riguardare azioni avviate e costi sostenuti prima della data di presentazione della proposta relativa a tali azioni, a condizione che queste non siano state avviate prima del 5 marzo 2024 e non siano state completate prima della firma della convenzione di sovvenzione.
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