Art. 4

Cancelleria

In vigore dal 12 dic 2025
Cancelleria 1.   La commissione di ricorso è assistita da una cancelleria. Il personale di cancelleria non partecipa ad alcuna attività dell’Agenzia avente attinenza con le decisioni impugnabili ed esercita le proprie funzioni sotto la supervisione e le istruzioni del presidente. 2.   Il personale della cancelleria assiste la commissione di ricorso nell’esercizio delle sue funzioni, in particolare nei compiti seguenti: a) registrazione dei ricorsi e assegnazione di un numero a tutti i ricorsi registrati; b) comunicazione alla commissione di ricorso e a tutte le parti delle informazioni di cui alla lettera a); c) ricezione, trasmissione e conservazione in condizioni di sicurezza di tutti i documenti pertinenti al procedimento di ricorso; d) comunicazione con le parti e prestazione di funzioni di supporto relative al procedimento; e) informazione alle parti in merito alla composizione dei membri della commissione che esamineranno il caso e, senza indugio, in merito a eventuali modifiche di tale composizione; f) verifica del rispetto di tutti i termini e delle altre formalità relative alla presentazione dei ricorsi e relativa notifica al presidente; g) se necessario, redazione dei verbali dei procedimenti orali.
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