Art. 2
Poteri del presidente
In vigore dal 12 dic 2025
Poteri del presidente
1. La commissione di ricorso è convocata dal presidente. Questi garantisce la qualità e la coerenza delle decisioni della commissione di ricorso.
2. Il presidente designa un relatore tra i membri della commissione.
3. Qualora la natura del procedimento di ricorso lo richieda, il presidente può decidere di sostituire un membro con un supplente. La sostituzione è giustificata dalla necessità di avvalersi, nel corso del procedimento di ricorso, delle competenze giuridiche, procedurali o tecniche specifiche di tale supplente.
Storico versioni
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