Art. 3
Ruolo del relatore
In vigore dal 12 dic 2025
Ruolo del relatore
1. Il relatore compie un esame preliminare del ricorso.
2. Il relatore assicura un’intensa consultazione e scambio di informazioni con le parti del procedimento. A tal fine il relatore svolge i compiti seguenti:
a)
prepara le comunicazioni destinate alle parti, sotto la direzione del presidente;
b)
comunica alle parti del procedimento eventuali irregolarità cui devono porre rimedio;
c)
fissa congrui termini procedurali, conformemente all’articolo 112 del regolamento (UE) 2018/1139;
d)
firma tutte le comunicazioni a nome della commissione di ricorso.
3. Il relatore prepara le riunioni interne della commissione di ricorso e le procedure orali.
4. Il relatore redige i progetti di decisione della commissione di ricorso.
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