Art. 3

Ruolo del relatore

In vigore dal 12 dic 2025
Ruolo del relatore 1.   Il relatore compie un esame preliminare del ricorso. 2.   Il relatore assicura un’intensa consultazione e scambio di informazioni con le parti del procedimento. A tal fine il relatore svolge i compiti seguenti: a) prepara le comunicazioni destinate alle parti, sotto la direzione del presidente; b) comunica alle parti del procedimento eventuali irregolarità cui devono porre rimedio; c) fissa congrui termini procedurali, conformemente all’articolo 112 del regolamento (UE) 2018/1139; d) firma tutte le comunicazioni a nome della commissione di ricorso. 3.   Il relatore prepara le riunioni interne della commissione di ricorso e le procedure orali. 4.   Il relatore redige i progetti di decisione della commissione di ricorso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2026:446:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo