Art. 4
Cancelleria
In vigore dal 12 dic 2025
Cancelleria
1. La commissione di ricorso è assistita da una cancelleria. Il personale di cancelleria non partecipa ad alcuna attività dell’Agenzia avente attinenza con le decisioni impugnabili ed esercita le proprie funzioni sotto la supervisione e le istruzioni del presidente.
2. Il personale della cancelleria assiste la commissione di ricorso nell’esercizio delle sue funzioni, in particolare nei compiti seguenti:
a)
registrazione dei ricorsi e assegnazione di un numero a tutti i ricorsi registrati;
b)
comunicazione alla commissione di ricorso e a tutte le parti delle informazioni di cui alla lettera a);
c)
ricezione, trasmissione e conservazione in condizioni di sicurezza di tutti i documenti pertinenti al procedimento di ricorso;
d)
comunicazione con le parti e prestazione di funzioni di supporto relative al procedimento;
e)
informazione alle parti in merito alla composizione dei membri della commissione che esamineranno il caso e, senza indugio, in merito a eventuali modifiche di tale composizione;
f)
verifica del rispetto di tutti i termini e delle altre formalità relative alla presentazione dei ricorsi e relativa notifica al presidente;
g)
se necessario, redazione dei verbali dei procedimenti orali.
Storico versioni
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