Art. 12
Valori predefiniti alternativi
In vigore dal 10 dic 2025
Valori predefiniti alternativi
Il dichiarante CBAM autorizzato può utilizzare valori predefiniti alternativi conformemente all'allegato IV, punti 4.2.2, 4.3 e 7, del regolamento (UE) 2023/956 se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto D.2.3 o al punto D.4.4 dell'allegato II del presente regolamento o all'allegato V del presente regolamento.
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