Art. 10

Comunicazione delle emissioni del gestore

In vigore dal 10 dic 2025
Comunicazione delle emissioni del gestore 1.   Se le emissioni incorporate sono calcolate sulla base delle emissioni effettive, i gestori elaborano una comunicazione delle emissioni («comunicazione delle emissioni del gestore») e una sintesi della stessa contenente almeno le informazioni elencate nei modelli di cui all'allegato IV, punti 1.1 e 1.2. Se le emissioni incorporate dell'energia elettrica sono calcolate sulla base delle emissioni effettive, i gestori elaborano inoltre un addendum specifico per dichiarante alla comunicazione delle emissioni del gestore contenente le informazioni elencate al punto 1.1.1 di tale allegato. 2.   Qualora siano registrati nel registro CBAM a norma dell' del regolamento (UE) 2023/956, i gestori trasmettono al verificatore la comunicazione delle emissioni del gestore, la sua sintesi e, se del caso, l'addendum specifico per il dichiarante tramite il registro CBAM. 3.   Se non sono registrati nel registro CBAM, i gestori trasmettono la comunicazione delle emissioni del gestore, la sua sintesi e, se del caso, l'addendum specifico per il dichiarante al verificatore con mezzi diversi dal registro CBAM. 4.   La comunicazione delle emissioni del gestore è presentata in inglese.
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