Art. 11

Valori predefiniti

In vigore dal 10 dic 2025
Valori predefiniti 1.   Se le emissioni incorporate nelle merci importate sono determinate sulla base di valori predefiniti conformemente all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2023/956, sono utilizzati i valori predefiniti stabiliti conformemente all'allegato IV di tale regolamento. 2.   Se le emissioni incorporate delle merci complesse sono determinate sulla base di valori effettivi e le emissioni incorporate dei precursori utilizzati nella produzione di tali merci complesse sono determinate sulla base di valori predefiniti conformemente all', per tali precursori sono utilizzati i valori predefiniti stabiliti conformemente all'allegato IV del regolamento (UE) 2023/956. 3.   Per determinare le emissioni indirette specifiche si utilizzano i valori predefiniti stabiliti conformemente all'allegato IV del regolamento (UE) 2023/956, tranne nei casi in cui è possibile utilizzare i valori effettivi conformemente all'. 4.   Per determinare le emissioni dirette incorporate per l'energia elettrica importata nel territorio doganale dell'Unione si utilizzano i valori predefiniti stabiliti conformemente all'allegato IV del regolamento (UE) 2023/956, tranne nei casi in cui è possibile utilizzare i valori effettivi conformemente all'. 5.   La Commissione effettua un riesame dei valori predefiniti al più tardi entro dicembre 2027.
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