Art. 9
Emissioni indirette quando gli impianti utilizzano energia elettrica proveniente da fonti diverse
In vigore dal 10 dic 2025
Emissioni indirette quando gli impianti utilizzano energia elettrica proveniente da fonti diverse
1. Se un impianto che produce merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 e non elencate nell'allegato II di tale regolamento riceve, durante un periodo di riferimento, energia elettrica da più fonti e se le emissioni effettive sono comunicate per tali merci, le emissioni indirette incorporate delle merci sono determinate con un metodo predefinito. Tale metodo consiste nel calcolare la media dei fattori di emissione di ciascuna fonte di energia elettrica, ponderata per la quota dell'energia elettrica totale consumata in tale impianto rappresentata dall'energia elettrica ricevuta da ciascuna fonte.
2. Tuttavia, se i gestori forniscono al verificatore prove sufficienti atte a dimostrare che l'impianto che produce merci non elencate nell'allegato II del regolamento (UE) 2023/956 ha utilizzato, per un determinato processo di produzione, solo energia elettrica proveniente da un'unica fonte o da un sottoinsieme di fonti, le emissioni indirette incorporate delle merci prodotte attraverso tale processo di produzione sono determinate, rispettivamente, sulla base del fattore di emissione di tale singola fonte, o come media dei fattori di emissione di ciascuna fonte facente parte del sottoinsieme di fonti di energia elettrica, ponderata per la quota dell'energia elettrica totale consumata nella produzione di tali merci rappresentata dall'energia elettrica ricevuta da ciascuna fonte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:2547:oj#art-9