Art. 12 · Valori predefiniti alternativi

Art. 12

Valori predefiniti alternativi

In vigore dal 10 dic 2025
Valori predefiniti alternativi Il dichiarante CBAM autorizzato può utilizzare valori predefiniti alternativi conformemente all'allegato IV, punti 4.2.2, 4.3 e 7, del regolamento (UE) 2023/956 se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto D.2.3 o al punto D.4.4 dell'allegato II del presente regolamento o all'allegato V del presente regolamento.
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