Art. 19

Modifiche del regolamento (CE) n. 862/2007

In vigore dal 26 nov 2025
Modifiche del regolamento (CE) n. 862/2007 Il regolamento (CE) n. 862/2007 è così modificato: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativo alle statistiche europee in materia di asilo e procedure amministrative e giudiziarie connesse alla legislazione sull’immigrazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all’elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri» ; 2) all’, le lettere a) e b) sono soppresse; 3) l’, paragrafo 1, è così modificato: a) le lettere a), b) e c) sono soppresse; b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) “cittadinanza”, cittadinanza quale definita all’, punto 1), del regolamento (UE) 2025/2458 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) (*1)  Regolamento (UE) 2025/2458 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013 (GU L, 2025/2458, 12.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2458/oj).» " ; c) le lettere f) e g) sono soppresse; 4) l’ è soppresso; 5) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 9 quater Accesso tempestivo ai dati amministrativi e loro utilizzo 1.   A norma dell’articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009, gli organismi pubblici e semi-pubblici nazionali responsabili delle fonti di dati amministrativi pertinenti ai fini del presente regolamento consentono l’utilizzo di dati in modo tempestivo e con frequenza sufficiente a consentire la produzione e la trasmissione di statistiche entro i termini stabiliti e conformi agli specifici requisiti di qualità di cui al presente regolamento. Gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali comprese nell’elenco di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 e gli organismi pubblici e semi-pubblici responsabili dei dati amministrativi istituiscono i meccanismi di cooperazione necessari per garantire l’accesso a tali dati in modo tempestivo e gratuito. 2.   Ai fini del presente regolamento è consentito alla Commissione (Eurostat), su richiesta, di accedere ai dati e metadati pertinenti e utilizzarli a partire dalle basi dati e dai sistemi di interoperabilità gestiti da organi e agenzie dell’Unione, compresi quelli istituiti a norma dei regolamenti (UE) n. 910/2014 (*2) e (UE) 2018/1724 (*3) del Parlamento europeo e del Consiglio, e ai dati statistici conservati nell’archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS). In particolare, la Commissione (Eurostat) è autorizzata ad accedere ai dati a partire del CRRS derivanti dai sistemi IT su larga scala interoperabili gestiti dall’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), in conformità dei regolamenti (UE) 2019/817 (*4) e (UE) 2019/818 (*5) del Parlamento europeo e del Consiglio e dei regolamenti che istituiscono i sistemi i cui dati statistici sono conservati nel CRRS. A tal fine la Commissione (Eurostat) coopera inoltre con i pertinenti organi e agenzie dell’Unione nell’ottica di specificare i dati e metadati statistici personalizzati necessari, se possibile a norma del diritto dell’Unione, per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, le modalità operative per la loro trasmissione e le necessarie garanzie fisiche e logiche di accompagnamento. (*2)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj)." (*3)  Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj)." (*4)  Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/817/oj)." (*5)  Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/818/oj).»;" 6) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 10 bis Elenco dei paesi e dei territori L’elenco dei paesi e dei territori di cui all’ del regolamento (UE) 2025/2458 si applica per la compilazione delle statistiche a norma del presente regolamento al fine di garantire la comparabilità dei dettagli specifici del paese e del territorio in tutte le statistiche europee. Gli Stati membri applicano tali elenchi per la prima volta per compilare le statistiche previste a norma del presente regolamento a partire dalle trasmissioni di dati per l’anno di riferimento 2028.».
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