Art. 18
Deroghe
In vigore dal 26 nov 2025
Deroghe
1. Qualora l’applicazione del presente regolamento o degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso richieda rilevanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro, la Commissione, adottando atti di esecuzione, può concedere deroghe agli Stati membri interessati della durata massima di tre anni, conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 4 e 5.
2. Qualora vi siano elementi di prova sufficienti al termine del periodo per il quale è stata concessa che una deroga di cui al paragrafo 1 rimane giustificata, la Commissione, adottando un atto di esecuzione, può concedere una deroga successiva per un periodo massimo di tre anni conformemente ai paragrafi 4 e 5.
3. Nel concedere le deroghe a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Commissione tiene conto della comparabilità delle statistiche degli Stati membri e della necessità di un calcolo tempestivo dei necessari aggregati rappresentativi e affidabili a livello europeo. Nel concedere tali deroghe la Commissione garantisce inoltre che gli obblighi riguardanti statistiche, metadati e qualità di cui al presente regolamento, e oggetto, prima della data di applicazione del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 1260/2013 o dell’ del regolamento (CE) n. 862/2007, continuino ad essere rispettati senza interruzioni.
4. Gli Stati membri che richiedono una deroga di cui al paragrafo 1 presentano alla Commissione una richiesta di deroga debitamente motivata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto in questione o, in caso di richiesta di proroga a norma del paragrafo 2, sei mesi prima della scadenza del periodo per il quale è stata concessa la deroga esistente.
5. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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