Art. 17

Formati standard

In vigore dal 26 nov 2025
Formati standard 1.   Fatte salve le disposizioni dell’Unione sullo sviluppo o la messa a disposizione di formati di dati, la Commissione e le Agenzie definiscono, se del caso, formati standard e pacchetti software per i dati di cui all’, paragrafi 2 e 3, che rientrano nel loro mandato e li mettono a disposizione gratuitamente attraverso la piattaforma comune di dati. 2.   Nei limiti del possibile, i formati standard: a) evitano l’uso di norme proprietarie; b) riutilizzano formati di dati esistenti o parti di essi; c) utilizzano i formati dell’OCSE o altri formati concordati a livello internazionale; d) garantiscono la coerenza con altri formati di dati pertinenti; e) assicurano l’interoperabilità con le procedure esistenti in materia di trasmissione dei dati. 3.   I formati standard sono di facile utilizzo e interoperabili con la piattaforma comune di dati. 4.   Le autorità o le agenzie nazionali si scambiano i dati contenuti nella piattaforma comune di dati nel formato standard pertinente. 5.   La Commissione e le Agenzie utilizzano il formato della banca dati internazionale di informazione chimica uniforme (IUCLID) per mettere a disposizione dell’ECHA, ai fini dell’integrazione nella piattaforma comune di dati, le parti pertinenti dei fascicoli a norma dei seguenti atti giuridici dell’Unione: a) il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (22); b) il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (23); c) il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (24); d) il regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (25); e) il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (26); f) il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (27); g) il regolamento (CE) n. 1223/2009; h) il regolamento (UE) n. 234/2011 della Commissione (28); i) la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (29); j) il regolamento (CE) n. 1107/2009; k) il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (30). 6.   La Commissione e le Agenzie cooperano nella definizione di formati standard per garantirne la coerenza con altri formati pertinenti e l’interoperabilità con la piattaforma comune di dati e con le procedure esistenti in materia di trasmissione dei dati. 7.   La Commissione e le Agenzie adottano le misure necessarie e appropriate per monitorare e individuare in una fase precoce qualsiasi potenziale divergenza tra i formati dei dati che potrebbe causare problemi di interoperabilità. Se viene individuata una divergenza tra formati di dati, le Agenzie interessate cooperano per risolverla o, qualora la divergenza sia giustificata, ne spiegano i motivi. Qualora le Agenzie interessate non siano in grado di risolvere tale divergenza, redigono una relazione congiunta e la presentano alla Commissione. La relazione illustra chiaramente i motivi della divergenza, chiarisce le eventuali questioni tecniche sottostanti e presenta una proposta per risolverla. 8.   La Commissione adotta un atto di esecuzione per porre rimedio alle divergenze di cui al paragrafo 7.
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