Art. 15
Banca dati di dati relativi alla sostenibilità ambientale
In vigore dal 26 nov 2025
Banca dati di dati relativi alla sostenibilità ambientale
1. Entro il 2 gennaio 2032, l’ECHA istituisce, nell’ambito della piattaforma comune di dati, una banca dati contenente dati relativi alla sostenibilità ambientale e dotata delle funzionalità progettate a norma del paragrafo 4, e la e gestisce.
2. Qualora ospiti o detenga dati relativi alla sostenibilità ambientale, la Commissione o una delle Agenzie li mette a disposizione dell’ECHA senza ritardo affinché siano integrati nella banca dati di dati relativi alla sostenibilità ambientale una volta che la Commissione o l’Agenzia che li ospita o detiene ha completato, se del caso, valutazioni della validità e della riservatezza. Inoltre, gli Stati membri o altre parti, tra cui le agenzie nazionali, gli istituti di ricerca e le organizzazioni di paesi terzi, possono trasmettere all’ECHA dati relativi alla sostenibilità ambientale. La Commissione e le Agenzie offrono all’ECHA la cooperazione tecnica necessaria per consentire l’integrazione dei dati relativi alla sostenibilità ambientale nell’apposita banca dati. L’ECHA offre alla Commissione e alle Agenzie il sostegno necessario per agevolare l’integrazione di tali dati.
3. Qualora, a norma dell’, paragrafo 6, ricercatori o consorzi di ricerca finanziati da programmi quadro dell’Unione mettano a disposizione dell’ECHA dati relativi alla sostenibilità ambientale delle sostanze chimiche o dei materiali che raccolgono o generano, l’ECHA integra tali dati nella banca dati sui dati relativi alla sostenibilità ambientale.
4. Entro il 2 gennaio 2029 la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, progetta le funzionalità della banca dati e individua le serie di dati esistenti dei dati sulle sostanze chimiche relativi alla sostenibilità ambientale diversi da quelli di cui al paragrafo 2. Tali dati sono ospitati e conservati dall’ECHA.
Storico versioni
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