Art. 15 · Banca dati di dati relativi alla sostenibilità ambientale

Art. 15

Banca dati di dati relativi alla sostenibilità ambientale

In vigore dal 26 nov 2025
Banca dati di dati relativi alla sostenibilità ambientale 1.   Entro il 2 gennaio 2032, l’ECHA istituisce, nell’ambito della piattaforma comune di dati, una banca dati contenente dati relativi alla sostenibilità ambientale e dotata delle funzionalità progettate a norma del paragrafo 4, e la e gestisce. 2.   Qualora ospiti o detenga dati relativi alla sostenibilità ambientale, la Commissione o una delle Agenzie li mette a disposizione dell’ECHA senza ritardo affinché siano integrati nella banca dati di dati relativi alla sostenibilità ambientale una volta che la Commissione o l’Agenzia che li ospita o detiene ha completato, se del caso, valutazioni della validità e della riservatezza. Inoltre, gli Stati membri o altre parti, tra cui le agenzie nazionali, gli istituti di ricerca e le organizzazioni di paesi terzi, possono trasmettere all’ECHA dati relativi alla sostenibilità ambientale. La Commissione e le Agenzie offrono all’ECHA la cooperazione tecnica necessaria per consentire l’integrazione dei dati relativi alla sostenibilità ambientale nell’apposita banca dati. L’ECHA offre alla Commissione e alle Agenzie il sostegno necessario per agevolare l’integrazione di tali dati. 3.   Qualora, a norma dell’, paragrafo 6, ricercatori o consorzi di ricerca finanziati da programmi quadro dell’Unione mettano a disposizione dell’ECHA dati relativi alla sostenibilità ambientale delle sostanze chimiche o dei materiali che raccolgono o generano, l’ECHA integra tali dati nella banca dati sui dati relativi alla sostenibilità ambientale. 4.   Entro il 2 gennaio 2029 la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, progetta le funzionalità della banca dati e individua le serie di dati esistenti dei dati sulle sostanze chimiche relativi alla sostenibilità ambientale diversi da quelli di cui al paragrafo 2. Tali dati sono ospitati e conservati dall’ECHA.
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