Art. 18
Vocabolari controllati
In vigore dal 26 nov 2025
Vocabolari controllati
1. La Commissione e le Agenzie definiscono e aggiornano regolarmente i vocabolari controllati nell’ambito del loro mandato per i dati di cui all’, paragrafi 2 e 3, se del caso.
2. La Commissione e le Agenzie definiscono in via prioritaria i vocabolari controllati per l’identificazione delle sostanze chimiche e la caratterizzazione delle loro forme.
3. Nel definire i vocabolari controllati, la Commissione e le Agenzie:
a)
evitano, nella misura del possibile, l’uso di vocabolari controllati proprietari;
b)
riutilizzano, nella misura del possibile, gli identificatori di sostanze e i vocabolari controllati esistenti o loro parti;
c)
utilizzano, nella misura del possibile, vocabolari controllati dell’OCSE o altri vocabolari controllati concordati a livello internazionale;
d)
assicurano la coerenza con altri vocabolari controllati pertinenti, anche preparando tabelle di allineamento.
4. I vocabolari controllati sono interoperabili con la piattaforma comune di dati.
5. Qualora siano definiti vocabolari controllati, la Commissione e le Agenzie:
a)
li mettono a disposizione gratuitamente attraverso la piattaforma comune di dati come serie di dati aperte, in un modo che ne favorisca il riutilizzo;
b)
li integrano in tutti i software o modelli di trasmissione che devono essere utilizzati dai soggetti obbligati a norma degli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato I, parte 1, e di cui all’, paragrafo 2; e
c)
li utilizzano quando scambiano dati attraverso la piattaforma comune di dati.
6. La Commissione e le Agenzie cooperano tra loro nella definizione dei vocabolari controllati.
7. La Commissione e le Agenzie adottano le misure necessarie e appropriate per monitorare e individuare, in una fase precoce, qualsiasi potenziale divergenza tra i vocabolari controllati. Se viene individuata una divergenza tra i vocabolari controllati, le Agenzie interessate cooperano per risolverla o, qualora la divergenza sia giustificata, ne spiegano i motivi. Qualora le Agenzie interessate non siano in grado di risolvere la divergenza, redigono una relazione congiunta e la presentano alla Commissione. La relazione illustra chiaramente i motivi della divergenza, chiarisce le eventuali questioni tecniche soggiacenti e presenta una proposta per risolverla.
8. La Commissione adotta un atto di esecuzione per risolvere la divergenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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