Art. 9

Misure di eradicazione

In vigore dal 10 nov 2025
Misure di eradicazione 1.   Nella zona infetta di cui all’, paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti: a) applicano efficaci trattamenti fitosanitari per eradicare i vettori specificati prima della rimozione delle piante specificate; b) rimuovono e distruggono senza indugio tutte le piante infette e le piante specificate ad esse adiacenti, nonché altre piante specificate sintomatiche; c) sottopongono a campionamento e prove le piante specificate che non sono state rimosse a norma della lettera b) applicando uno schema di campionamento in grado di individuare un livello di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di sicurezza almeno del 99 %; d) se le prove di cui alla lettera c) determinano un’ulteriore rilevazione all’interno di tale zona infetta, rimuovono e distruggono senza indugio tutte le piante specificate nella zona infetta. 2.   Se le piante specificate sono coltivate in un sito di produzione isolato fisicamente dai vettori specificati, le misure di cui al paragrafo 1 si applicano solo se gli organismi nocivi specificati sono stati rilevati in tale sito di produzione. 3.   Nella zona cuscinetto di cui all’, paragrafo 2, lettera b), le autorità competenti garantiscono l’applicazione di efficaci trattamenti fitosanitari contro il vettore specificato o di altre misure efficaci, quali il controllo biologico.
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